Fatture False: Come ricevere il Rimborso dell'IVA Dopo una Contestazione dell'Agenzia delle Entrate

Quando l'imposta pagata due volte può essere recuperata anche dopo la definizione agevolata

5 Novembre 2026 · Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28368 del 3 novembre 2026

Quando l'Agenzia delle Entrate contesta l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (le cosiddette “fatture false”), l'impresa che abbia versato l'imposta una prima volta al fornitore e una seconda volta all'Erario in sede di accertamento o di definizione agevolata può chiedere il rimborso dell'IVA? Con l'ordinanza n. 28368 del 3 novembre 2026 la Corte di Cassazione risponde di sì, fissando però due regole precise: l'adesione a una definizione agevolata non blocca la domanda di restituzione, ma il rimborso spetta solo se il contribuente dimostra in concreto che per lo Stato è del tutto escluso il rischio di perdita di gettito.

1. Il caso: IVA pagata due volte e silenzio-rifiuto sul rimborso

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte nasce dall'istanza di rimborso presentata da una società (con conseguente silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria) che sosteneva di aver subito un doppio esborso della medesima IVA:

  • la prima volta pagando in via di rivalsa le fatture emesse da un'altra società;
  • la seconda volta riversando l'imposta all'Erario a seguito di un Processo Verbale di Constatazione (PVC) che contestava fatture per operazioni inesistenti, regolarizzato tramite la definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018.

I giudici tributari di secondo grado avevano dato ragione alla società, ritenendo che la doppia incidenza dell'imposta bastasse a giustificare la restituzione in base al principio europeo di neutralità dell'IVA. Su ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha accolto solo in parte le tesi del Fisco, distinguendo tra l'ammissibilità della domanda e la prova necessaria per ottenere il rimborso.

2. La definizione agevolata non impedisce di chiedere il rimborso

Il primo chiarimento dell'ordinanza n. 28368/2026 riguarda gli effetti delle definizioni fiscali agevolate. L'Agenzia sosteneva che, avendo chiuso il PVC con la procedura agevolata del D.L. 119/2018, il contribuente non potesse più rimettere in discussione l'imposta versata.

La Corte respinge questa impostazione: quando il beneficio della definizione agevolata consiste nell'azzeramento di sanzioni e interessi, mentre l'imposta viene versata per intero, la procedura non preclude una successiva richiesta di detrazione o di rimborso dell'IVA. Considerare intangibile quel pagamento anche sul piano del tributo significherebbe impedire il recupero di un'imposta integralmente corrisposta ma non dovuta, in contrasto con i principi del diritto dell'Unione europea.

3. Il nodo decisivo: provare l'assenza di danno per l'Erario

Se la domanda è ammissibile, il rimborso non è però automatico. Nel sistema dell'IVA (D.P.R. n. 633/1972) chi emette una fattura per operazioni inesistenti è debitore dell'intera imposta indicata sul documento per il solo fatto di averla esposta (principio di cartolarità, art. 21, comma 7), mentre chi la riceve non può detrarla (art. 19).

La Cassazione ricorda che nell'operazione convivono tre rapporti distinti e autonomi:

  • tra Fisco ed emittente della fattura, tenuto a versare l'imposta;
  • tra emittente e destinatario della fattura, sul piano privatistico della rivalsa;
  • tra Fisco e destinatario della fattura, per l'esercizio del diritto alla detrazione.

In presenza di fatture per operazioni inesistenti, il principio di neutralità dell'IVA consente la restituzione dell'imposta indebitamente fatturata e versata (disciplinata sul piano interno dall'art. 30-ter del D.P.R. 633/1972 e, a livello unionale, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE) soltanto se sia stato completamente eliminato qualsiasi rischio di perdita di entrate fiscali per l'Erario.

Questione Cosa non basta Cosa serve per il rimborso (Cass. 28368/2026)
Definizione agevolata del PVC L'Agenzia non può opporre una preclusione automatica se l'imposta è stata pagata per intero La domanda di rimborso è ammissibile perché lo sconto della definizione riguarda solo sanzioni e accessori
Doppia imposizione IVA Non basta dimostrare di aver pagato l'IVA sia al fornitore sia all'Erario, né affermare in modo generico l'assenza di danno Il contribuente deve provare in concreto che il rimborso non genera alcuna perdita di gettito (ad esempio provando che l'emittente ha effettivamente versato l'IVA allo Stato)

4. Su chi grava l'onere della prova e cosa significa in pratica

Il punto centrale dell'ordinanza è che l'onere della prova ricade interamente sul contribuente che chiede il rimborso. Non è sufficiente invocare il doppio pagamento dell'imposta: occorre dimostrare con elementi oggettivi che lo Stato ha già incassato a monte quell'IVA — ad esempio perché il fornitore che ha emesso le fatture contestate l'ha regolarmente liquidata e versata all'Erario — e che quindi la restituzione non apre alcun ammanco nelle casse pubbliche.

Cosa verificare prima di definire una contestazione o chiedere il rimborso

Per un'impresa destinataria di un PVC o di un avviso di accertamento su fatture contestate come soggettivamente o oggettivamente inesistenti, la pronuncia ha due conseguenze operative immediate:

  • Definizione e recupero non si escludono: chiudere la verifica con una definizione agevolata che abbatte le sanzioni non cancella, di per sé, la possibilità di agire poi per il rimborso dell'IVA versata due volte.
  • La prova va costruita sul versamento del fornitore: un'istanza di rimborso (e l'eventuale ricorso contro il silenzio-rifiuto) ha concrete possibilità di successo solo se corredata dalla dimostrazione documentale che l'emittente delle fatture ha effettivamente versato l'imposta all'Erario, escludendo in radice il danno erariale.

Resta fermo che, sul piano amministrativo, una verifica preventiva da parte dell'Ufficio sull'effettivo versamento dell'IVA da parte del cedente eviterebbe di pretendere un tributo destinato a essere restituito al termine del contenzioso, limitando la pretesa al profilo sanzionatorio.


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