Quando l'imposta pagata due volte può essere recuperata anche dopo la definizione agevolata
5 Novembre 2026 · Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28368 del 3 novembre 2026
Quando l'Agenzia delle Entrate contesta l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (le cosiddette “fatture false”), l'impresa che abbia versato l'imposta una prima volta al fornitore e una seconda volta all'Erario in sede di accertamento o di definizione agevolata può chiedere il rimborso dell'IVA? Con l'ordinanza n. 28368 del 3 novembre 2026 la Corte di Cassazione risponde di sì, fissando però due regole precise: l'adesione a una definizione agevolata non blocca la domanda di restituzione, ma il rimborso spetta solo se il contribuente dimostra in concreto che per lo Stato è del tutto escluso il rischio di perdita di gettito.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte nasce dall'istanza di rimborso presentata da una società (con conseguente silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria) che sosteneva di aver subito un doppio esborso della medesima IVA:
I giudici tributari di secondo grado avevano dato ragione alla società, ritenendo che la doppia incidenza dell'imposta bastasse a giustificare la restituzione in base al principio europeo di neutralità dell'IVA. Su ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha accolto solo in parte le tesi del Fisco, distinguendo tra l'ammissibilità della domanda e la prova necessaria per ottenere il rimborso.
Il primo chiarimento dell'ordinanza n. 28368/2026 riguarda gli effetti delle definizioni fiscali agevolate. L'Agenzia sosteneva che, avendo chiuso il PVC con la procedura agevolata del D.L. 119/2018, il contribuente non potesse più rimettere in discussione l'imposta versata.
La Corte respinge questa impostazione: quando il beneficio della definizione agevolata consiste nell'azzeramento di sanzioni e interessi, mentre l'imposta viene versata per intero, la procedura non preclude una successiva richiesta di detrazione o di rimborso dell'IVA. Considerare intangibile quel pagamento anche sul piano del tributo significherebbe impedire il recupero di un'imposta integralmente corrisposta ma non dovuta, in contrasto con i principi del diritto dell'Unione europea.
Se la domanda è ammissibile, il rimborso non è però automatico. Nel sistema dell'IVA (D.P.R. n. 633/1972) chi emette una fattura per operazioni inesistenti è debitore dell'intera imposta indicata sul documento per il solo fatto di averla esposta (principio di cartolarità, art. 21, comma 7), mentre chi la riceve non può detrarla (art. 19).
La Cassazione ricorda che nell'operazione convivono tre rapporti distinti e autonomi:
In presenza di fatture per operazioni inesistenti, il principio di neutralità dell'IVA consente la restituzione dell'imposta indebitamente fatturata e versata (disciplinata sul piano interno dall'art. 30-ter del D.P.R. 633/1972 e, a livello unionale, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE) soltanto se sia stato completamente eliminato qualsiasi rischio di perdita di entrate fiscali per l'Erario.
| Questione | Cosa non basta | Cosa serve per il rimborso (Cass. 28368/2026) |
|---|---|---|
| Definizione agevolata del PVC | L'Agenzia non può opporre una preclusione automatica se l'imposta è stata pagata per intero | La domanda di rimborso è ammissibile perché lo sconto della definizione riguarda solo sanzioni e accessori |
| Doppia imposizione IVA | Non basta dimostrare di aver pagato l'IVA sia al fornitore sia all'Erario, né affermare in modo generico l'assenza di danno | Il contribuente deve provare in concreto che il rimborso non genera alcuna perdita di gettito (ad esempio provando che l'emittente ha effettivamente versato l'IVA allo Stato) |
Il punto centrale dell'ordinanza è che l'onere della prova ricade interamente sul contribuente che chiede il rimborso. Non è sufficiente invocare il doppio pagamento dell'imposta: occorre dimostrare con elementi oggettivi che lo Stato ha già incassato a monte quell'IVA — ad esempio perché il fornitore che ha emesso le fatture contestate l'ha regolarmente liquidata e versata all'Erario — e che quindi la restituzione non apre alcun ammanco nelle casse pubbliche.
Per un'impresa destinataria di un PVC o di un avviso di accertamento su fatture contestate come soggettivamente o oggettivamente inesistenti, la pronuncia ha due conseguenze operative immediate:
Resta fermo che, sul piano amministrativo, una verifica preventiva da parte dell'Ufficio sull'effettivo versamento dell'IVA da parte del cedente eviterebbe di pretendere un tributo destinato a essere restituito al termine del contenzioso, limitando la pretesa al profilo sanzionatorio.
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